Indennità di frequenza per i DSA, Legge 289/90

INPSIndennità di frequenza dsa
INDENN FREQ
Che cosa è…
Cosa fare… Le procedure…

La legge 289/90 è stata creata per aiutare anche le famiglie di bambini affetti da DSA a sostenere le spese necessarie per il benessere del figlio.

Per i ragazzi con DSA, di solito, viene rilasciata dalla commissione una certificazione che
NON è una invalidità, ma il riconoscimento “…di una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età… “(art.2 legge 289/90) .
La commissione, dopo aver visionato la diagnosi dello specialista, emette un documento
che per i minori si chiama INDENNITÀ DI FREQUENZA, e non INVALIDITÀ CIVILE. Inoltre, se non ci sono gli estremi per farlo (cioè nella maggior parte dei casi), non viene certificato uno stato di handicap e quindi non viene applicata la legge 104/92.

PERCHÈ VIENE EROGATA QUESTA “PENSIONE”? Serve per aiutare le famiglie a sostenere i costi dei cicli di logopedia o di altri cicli riabilitativi, degli specialisti, del carburante (per andare e tornare dalle terapie) dei supporti tecnologi e tutto quello che può servire al minore per superare le sue difficoltà.

REQUISITI
Ecco i requisiti necessari per ottenere l’indennità di frequenza:

  • età del figlio fino a 18 anni;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in
    possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie
    dell’età” (L. 289/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio
    migliore” (dicitura che va riportata così nelle certificazioni specialistiche).
  • frequenza ad un centro di riabilitazione (o di compensazione)
  • frequenza a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine (compresi asili nido)

È incompatibile con ogni forma di ricovero ed è subordinata ad un limite di reddito

  • Importo: per il 2015 è di 279,75 euro. Il limite di reddito è di 4.805,19 euro, ogni anno verrà adeguato a nuovi parametri.

L’indennità di frequenza viene erogata durante tutto l’anno scolastico (9 mesi) per scuole di ogni ordine e grado.

Ogni anno a giugno l’indennità viene sospesa, andrà presentato a settembre il certificato di frequenza all’INPS e aspettare che venga nuovamente avviata, ci potrebbe volere qualche mese, ma verranno comunque accreditati tutti gli arretrati, potrebbe essere di 12 mesi se si frequenta un percorso di compensazione anche nei mesi estivi.

VEDIAMO NEL DETTAGLIO:

1) Se il ragazzo in questione, nei mesi estivi, FREQUENTASSE:
centri di riabilitazione
centri di compensazione
centri occupazionali
centri estivi specialistici e specifici
Le mensilità pagate saranno 12
2) Se durante l’estate non frequentasse alcun centro allora le mensilità saranno per i soli
mesi scolastici, da ottobre a giugno (compresi)

Procedura per la richiesta dell’indennità di frequenza
La prima cosa da fare è andare dal medico curante o dal pediatra e spiegare che si vuole attivare la procedura per la richiesta di indennità di frequenza all’INPS.
Il medico dovrà emettere un certificato, da inviare per via telematica all’INPS, dove si attesta che il bambino è affetto da dislessia. (allegato INPS Modello C) Attenzione il
certificato ha validità di 30 giorni.
A questo punto bisogna recarsi presso il patronato entro quei 30 giorni e avviare la procedura di richiesta “per l’indennità di frequenza”

Attendere che l’INPS vi contatti per fissare l’appuntamento con il medico legale.

Cosa portare al momento della visita dell’ INPS?

  • Tutta la documentazione riguardante la dislessia di vostro figlio (compresi i quaderni di scuola, se il bambino già scrive)
  • La certificazione con la Diagnosi di DSA rilasciata da una struttura pubblica o accreditata con la specifica dichiarazione di “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (L. 289/90) (lettura, scrittura, far di calcolo, ecc.) e
    le eventuali comorbilità presenti. Controllate che lo specialista lo abbia riportato nella certificazione.
    Vi siano scritti chiaramente gli strumenti compensativi e dispensativi di cui ha bisogno, come: i supporti informatici, i programmi di video scrittura, il sintetizzatore vocale, il registratore, la calcolatrice ecc.
  • La documentazione raccolta durante le visite specialistiche (otorino, oculista, psicologo, neurologo, neuropsichiatra infantile)
  • La documentazione di eventuali esami strumentali (TAC, EEG, ecc.)
  • L’attestazione di frequenza scolastica, compreso l’eventuale “Asilo nido”
  • L’attestazione di frequenza di un Centro specialistico compensativo o riabilitativo
  1. La documentazione sulle spese da sostenere (terapia logopedica per DSA, ripetizioni, programmi compensativi, acquisto di PC e software…).
  2. La documentazione e le ricevute relative alla frequenza di Centri compensativi o altro

ATTENZIONE

1) Una volta accordata l’indennità, bisogna ricordarsi ogni inizio anno scolastico di mandare all’INPS un’autocertificazione (INPS Modulo AP30) che attesti l’effettiva frequenza scolastica del ragazzo. RICORDATELO perché se non lo fate o lo fate in ritardo, l’ “indennità” verrà sospesa e sarà ripristinata solo al momento della ricezione del nuovo certificato, naturalmente poi le rate rimaste in sospeso verranno rimborsate (tutte insieme).
2) L’indennità ha validità di circa 18 mesi, poco prima della scadenza viene inviata una lettera di convocazione per una nuova visita in commissione (visita di revisione) la quale può essere accettata o rifiutata…e si ricomincia…….a volte la lettera di convocazione può arrivare anche molti mesi prima della scadenza. Se la lettera non dovesse arrivare, andate voi all’INPS per farne richiesta.

ATTENZIONE AVVISO PER I GENITORI DI RAGAZZI CHE GIA’ PERCEPISCONO L’INDENNITA’ DI FREQUENZA E CHE HANNO QUASI 16 ANNI
La legge dice che i ragazzi hanno diritto all’indennità di frequenza fino alla maggiore età (18 anni), ma ciò che non dice o forse non è ben spiegato, è questo:
L’indennità si blocca al compimento del sedicesimo anno in quanto decade la scuola dell’obbligo e l’indennità è strettamente legata alla frequenza scolastica,
Ma se il ragazzo è iscritto al successivo anno scolastico e si porta all’INPS uff. invalidi civili una auto certificazione attestante l’iscrizione ad un corso scolastico o entri specialistici, l’indennità non viene bloccata.
Se questa autocertificazione viene consegnata prima del blocco, questo non ci sarà, se per qualsiasi motivo non si porta in tempo l’autocertificazione l’indennità sarà bloccata senza alcun avviso, comunque l’autocertificazione si può consegnare anche dopo il blocco, ma questo porterà dei ritardi sulla riattivazione e di conseguenza sul pagamento dell’indennità.
IMPORTANTE in caso di risposta positiva dovrete indicare come deve essere eseguito il pagamento dell’ indennità, potreste trovare difficoltà visto che è a nome di un minore allego la circolare esplicativa INPS

AUMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
Che cos‛è il modulo ANF42? L’aumento degli assegni di famiglia. Una volta ottenuta la risposta positiva dell‛ indennità di frequenza e/o della legge 104/92, potete richiedere all‛ Inps un ulteriore aumento negli assegni familiari.

Procedura
– andare ad un Patronato e chiedere la compilazione e l’invio telematico dello specifico Modello INPS

INPS – Messaggio 26 marzo 2014, n. 3606
Apertura e gestione conti corrente bancari intestati ai minori o libretti nominativi di risparmio intestati a minori per l’accredito delle indennità di accompagnamento e di frequenza Chiarimenti.
Sono pervenute numerose richieste d’i chiarimenti in merito alle difficoltà riscontrate da molti cittadini nell’apertura e/o nella gestione di conti corrente o libretti nominativi intestati a minori destinatali di prestazioni assistenziali.
Al riguardo si precisa che le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione di cui all’art. 320, 1° comma, e.e. e pertanto non richiedono alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare (in tal senso si sono più volte pronunciati i giudici di merito – vedasi da ultimo
Tribunale di Civitavecchia n. 2269 del 26/11/2013).
Tali indennità sono quindi gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore. Si tratta, in concreto, di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano nel concetto di capitale di cui all’art. 320 e.e., che riguarda somme incassate una tantum e destinate a produrre frutti nel lungo periodo.Le indennità in discorso, ovviamente sempre nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge, sono quindi nella piena disponibilità dei genitori senza che si renda necessaria alcuna specifica autorizzazione del giudice.
Ne discende che il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione (cfr. Cass. 13 mag. n. 10654).
Quanto detto vale anche nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell’indennità sulla natura giuridica della stessa.
A tali principi giurisprudenziali si uniformano già le condizioni generali di contratto di molti Istituti bancari e di Poste italiane, dove viene precisato che: «l’apertura del conto corrente o del libretto nominativo speciale intestato al minore può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega; gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo disgiuntamente (con determinati limiti massimi giornalieri) o
congiuntamente (senza limiti entro l’importo del saldo disponibile)».
Si invitano le strutture in indirizzo a dare ampia diffusione al presente messaggio.