DSA: Patente di guida: importante precisazione del Ministero sui file audio dell’esame di teoria

I candidati spesso segnalano difficoltà in relazione ai file audio dei quiz. Non è richiesto il pagamento marca da bollo, si può rifare la prova senza aspettare i 30 gg.

Il 20 ottobre scorso il Centro Elaborazione Dati (CED) della Direzione Generale della Motorizzazione del MIMS, ha pubblicato un avviso che contiene un’importante precisazione per i candidati con DSA che vogliono conseguire la patente di guida.

Ricordiamo che, in base all’attuale normativa, le misure compensative a cui i candidati con DSA hanno diritto, per la prova di teoria, sono:

  • tempo aggiuntivo per sostenere l’esame. Nel caso della patente B, il candidato con DSA ha a disposizione 40 minuti, al posto dei 20 per l’esame “standard” (le domande sono 30 per tutti, con massimo 3 opzioni di risposta errata).
  • l’ascolto dei file audio dei quiz

Il candidato con DSA accede ad entrambe le misure presentando la certificazione diagnostica di DSA al medico certificatore abilitato (dell’autoscuola o comunque autorizzato dall’ASL), in fase di visita medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida.

I problemi dei candidati con i file audio dei quiz

Nel caso dei file audio, tuttavia, i candidati con DSA segnalano frequentemente due tipi di problemi:

  1. per riconoscere l’utilizzo dei file audio, alcuni Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) chiedono il pagamento di una marca da bollo
  2. In alcune sedi d’esame (presso gli UMC), i file audio dei quiz non sono disponibili oppure non sono funzionanti.

L’avviso 23 pubblicato dal CED il 20 ottobre 2022 vuole dare una risposta ai problemi segnalati dai candidati con DSA.

Il candidato con DSA deve pagare la marca da bollo per ottenere i file audio durante la prova?

No, non è previsto il pagamento di alcun bollo. L’avviso del CED ricorda che, come specificato nella circolare 28649 del 15.09.2021, “I candidati con certificazione DSA hanno diritto al supporto del file audio per la lettura dei quiz, senza necessità di ulteriori formalità” quindi senza procedure né costi aggiuntivi.

Tale indicazione era già stata ribadita nella FAQ 7 della circolare ministeriale dell’8 febbraio 2022.

Cosa fare nel caso in cui in sede d’esame il file audio non sia disponibile o funzionante?

Qualora durante la seduta d’esame il file audio non funzioni correttamente, il CED invita le Direzioni Generali Territoriali (DGT) a contattare tempestivamente l’assistenza del CED e, nel caso in cui la problematica non venga tempestivamente risolta, inviare segnalazione alla segreteria del CED stesso.

L’avviso inoltre specifica che nel caso sia impossibile risolvere l’anomalia durante l’esame il candidato deve essere segnato assente e quindi potrà prenotare l’esame di teoria alla prima data utile, senza dovere aspettare 30 giorni come se fosse stato respinto.

Quest’ultima precisazione è estremamente rilevante, perché evita una dilazione dei tempi di svolgimento della prova di teoria per i candidati con DSA, in caso di un disservizio non dipendente dalla loro volontà.

Resta facoltà, per il candidato con DSA, di sostenere comunque l’esame, senza l’utilizzo degli strumenti compensativi. In caso di bocciatura però il candidato dovrà attendere 30 giorni per ritentare l’esame, come previsto dalla normativa.

Patenti di Guida

A quali strumenti e misure hanno diritto i candidati con DSA?
Le misure compensative a cui i candidati con DSA hanno diritto, per la prova di teoria, sono:

  • l’ascolto dei file audio dei quiz
  • tempo aggiuntivo per sostenere l’esame. Nel caso della patente B, il candidato con DSA ha a disposizione 40 minuti, al posto dei 20 per l’esame “standard” (le domande sono 30 per tutti, con massimo 3 opzioni di risposta errata).

Come accedere a queste misure?
Per accedere a queste misure, il candidato con DSA deve esibire la certificazione diagnostica al medico certificatore abilitato (dell’autoscuola o comunque autorizzato dall’ASL), in fase di visita medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida.

Quindi il candidato con DSA:

  • se iscritto a un’autoscuola, può consegnare copia della certificazione di DSA già in fase di iscrizione, in modo che sia esibita durante la visita medica; 
  • se privatista, deve consegnare copia della certificazione di DSA al medico accertatore della motorizzazione civile.

A fronte della certificazione, il medico contrassegna, all’interno del sistema informatico, il campo che indica la presenza della certificazione DSA, riconoscendo così al candidato i file audio dei quiz e il tempo aggiuntivo, prima di concludere le operazioni per l’emissione del certificato medico dematerializzato. N.B. questa procedura non prevede per il candidato altre formalità o costi aggiuntivi a carico del candidato.

Se il candidato non presenta la diagnosi di DSA in sede di visita medica, può modificare la domanda di conseguimento della patente, per ottenere il tempo aggiuntivo e i file audio?
Il candidato che abbia già acquisito certificazione medica
 di idoneità psico-fisica alla guida, e quindi abbia già presentato la relativa domanda di conseguimento di della patente, senza aver presentato la propria certificazione diagnostica può richiedere modifica della domanda recandosi presso l’Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) presso il quale è stata inoltrata la domanda di conseguimento e presentare domanda su carta semplice (non in bollo), recante in allegato la certificazione DSA. L’UMC provvede a tale modifica valorizzando nell’applicativo l’apposita spunta “Tempo Esteso per esame”. Successivamente:

– se il candidato è già prenotato per l’esame, l’UMC può ristampare la ricevuta di prenotazione all’esame, che recherà indicazione della durata complessiva dello stesso (come da tabella);

– se il candidato non è ancora prenotato per l’esame, la ricevuta che recherà indicazione della durata complessiva dell’esame, sarà stampata a seguito della prenotazione.

Per approfondire le misure sopra citate, e i relativi riferimenti normativi, ti rimandiamo ai paragrafi qui sotto:

I FILE AUDIO DEI QUIZ PER LA PROVA DI TEORIA


I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento possono svolgere l’esame
 di teoria ascoltando i file audio delle prove. Per richiedere i file audio, così come per ottenere il tempo aggiuntivo, i candidati con DSA:

“devono allegare alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all’art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ne ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) la pertinente certificazione di diagnosi di DSA rilasciata dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, secondo i criteri di cui all’art. 2 co. 1, dell’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012”. 

I file audio delle prove sono disponibili:

  • per tutte le categorie di patente di guida,
  • senza necessità di ulteriori formalità da parte del candidato, nè pagamento di bollo.

A conferma di questo ultimo punto, è possibile fare riferimento alla FAQ 7 della circolare ministeriale dell’8 febbraio 2022.

Nel corso della prova di teoria il candidato con DSA ha la possibilità di riascoltare il file audio dei quiz, pur restando invariata la durata dell’esame.

Cosa fare nel caso in cui in sede d’esame il file audio non sia disponibile o funzionante?

Con l’avviso 23 del 20 ottobre 2022 il Centro Elaborazione Dati (CED) della Motorizzazione ha invitato le Direzioni Generali Territoriali (DGT) a contattare tempestivamente l’assistenza del CED qualora durante la seduta d’esame il file audio non funzioni correttamente.

L’avviso inoltre specifica che nel caso sia impossibile risolvere l’anomalia durante l’esame il candidato deve essere segnato assente e quindi potrà prenotare l’esame di teoria alla prima data utile, senza dovere aspettare 30 giorni come se fosse stato respinto.

Resta facoltà, per il candidato con DSA, di sostenere comunque l’esame, senza l’utilizzo degli strumenti compensativi. In caso di bocciatura però il candidato dovrà attendere 30 giorni per ritentare l’esame, come previsto dalla normativa.

LA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA


Con la circolare 31299 MIT del 5 novembre 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito la validità della certificazione diagnostica rilasciata ai soggetti con DSA da neuropsichiatri o psicologi, in accordo con la legge 56/1989; con l’art. 3 della legge 170/2010 e con i criteri di cui all’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni 2012.

Cosa significa? Che tutte le certificazioni diagnostiche riconosciute agli studenti con DSA a scuola e all’Università sono quindi valide anche per il conseguimento di tutte le tipologie di patente di guida, senza che sia più necessario rifarle o integrarle.

N.B. La certificazione diagnostica di DSA non ha scadenza (né la legge 170/2010 né il decreto attuativo DM 5669 prevedono scadenza e anche in base al DSM-5 non è necessario ripetere la valutazione, se non in casi particolari). Non si tratta infatti di un certificato medico di idoneità, ma di certificato diagnostico.

A conferma di questo ultimo punto, è possibile fare riferimento alla FAQ 8 della circolare ministeriale dell’8 febbraio 2022.

IL TEMPO AGGIUNTIVO


Il decreto 243 dell’1 giugno 2021, firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, stabilisce che i candidati con DSA che vogliono conseguire qualsiasi tipologia di patente di guida abbiano a disposizione il 30% di tempo in più, per svolgere la prova di teoria.

Il decreto è entrato in vigore il 22 settembre 2021. Nella circolare 28649 sono specificate le maggiorazioni di tempo per le varie tipologie di patenti e tutte le disposizioni attuative della norma.

N.B. DICEMBRE 2021: ULTERIORI NOVITA’ SULLA DURATA DELLA PROVA DI TEORIA


Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 27 ottobre 2021, i cui articoli 1 e 2 modificano le modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE.

L’obiettivo del Decreto è quello di smaltire gli esami arretrati, la cui programmazione è stata rallentata a causa delle misure di contenimento del Covid-19.

Ai sensi della nuova disciplina:

  • l’esame teorico per il conseguimento delle predette patenti consisterà in trenta affermazioni (e non più quaranta), per ciascuna delle quali il candidato dovrà, come di consueto, barrare la lettera “V” o “F”, a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.
  • La prova avrà durata di venti minuti (e non più trenta) e si intenderà superata se il numero di risposte errate non sarà superiore a tre (e non più quattro).

Le modifiche all’esame di teoria non riguardano il tempo aggiuntivo a disposizione dei candidati con DSA, che potranno quindi continuare a usufruire di:

  • 40 minuti per il completamento della prova
  • file audio per ascoltare i quiz

ULTERIORI MISURE RICHIESTE DA AID AL MINISTERO


Nel 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva risposto ad una serie di richieste di AID a tutela dei candidati con DSA, comunicando la propria disponibilità ad intervenire sui seguenti punti:

  • La rimodulazione dei quiz dell’esame di teoria, utilizzando con un linguaggio più accessibile (che dovrebbe essere applicata nell’autunno 2021);
  • Risorse, a partire dal 2021, per poter formare istruttori ed esaminatori sui DSA;

AID è costantemente in relazione con il ministero per aggiornamenti sui punti sopra elencati.

Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

La carta di qualificazione del conducente (CQC) è un titolo abilitativo, attestante le capacità professionali di quei soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore (C/C+E, D/D+E), che consente di svolgere attività di carattere professionale legata all’autotrasporto.

In base al decreto dell’1 giugno 2021, anche per il conseguimento della CQC i candidati con DSA avranno:

  • venti minuti in più per completare l’esame di teoria relativo alla parte comune e a quella specialistica (110 minuti anziché 90) 
  • dieci minuti in più per la sola parte comune o per la sola parte specialistica.

È riconosciuto altresì il diritto del candidato all’ausilio del file audio dei quizIn attesa della definizione del file audio in francese e tedesco (per le province autonome), il file audio è sostituito da un esame orale, autorizzato dalla Motorizzazione su richiesta del candidato, in cui un funzionario autorizzato leggerà la scheda dei quiz. A conferma di questa modalità di svolgimento della prova è possibile scaricare la circolare protocollo 37923 del 9 dicembre 2021.

Patentino per i ciclomotori (AM)

Per il patentino dei ciclomotori, la norma di riferimento è la circolare n° 7260 del 27/03/17 e la successiva circolare n° 28821 del 19/09/2019.

Come per l’esame della patente di guida A e B, i candidati con DSA possono richiedere i file audio, per l’ascolto in cuffia delle domande dell’esame. 

6.4 SUPPORTO AUDIO
“…Possono altresì utilizzare i files audio i candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all’art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “E’ affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.

La possibilità di sostenere l’esame orale, per il patentino, è limitata esclusivamente ai candidati sordomuti.

Patente Nautica: Il Decreto MIMS del 10 agosto 2021: tempo aggiuntivo, strumenti compensativi (fra cui la prova orale)

L’art.4 del decreto MIMS 10 agosto 2021 (“Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove”) introduce la possibilità, per i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento, di richiedere l’applicazione di misure personalizzate compensative, per lo svolgimento delle prove di esame.

Il Decreto del 10 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 2021 ed è entrato in vigore quindici giorni dopo: il 13 ottobre 2021. Le misure consistono nella possibilità di:

  • utilizzare gli strumenti compensativi e misure dispensative correlate alla diagnosi, compresa la forma orale di svolgimento delle prove teoriche
  • usufruire di una maggiorazione di tempo del 30% per lo svolgimento delle prove.